Atti generali

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 12 Comma 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i
riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione
strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
1-bis. Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46. 

2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati. 

Atti generali

regolamenti

Si rimanda al seguente link del sito dell’Ente Federante:
http://www.aci.it/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina747_atti-generali.html


"L’Organismo Indipendente di Valutazione, nominato dal Presidente dell’ACI con delibera n.7520 del 29.8.2013, non è costituito per il mancato rilascio da parte dell’ARAN del parere ex art. 14.3 d.lgs 150/2009 sulla nomina dei componenti dell’OIV stesso. Pertanto il documento di attestazione dell’OIV sull’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione e la relativa griglia di attestazione di cui alla delibera CIVIT 71/2013 sarà pubblicato una volta conclusa la procedura sopra descritta"

Contenuto inserito il 27-10-2017 aggiornato al 29-03-2023
Facebook Twitter Linkedin
Il Portale Amministrazione Trasparente dell'Automobile Club è basato sul riuso della soluzione applicativa PAT. CREDITI